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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.020.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Detrazione fiscale per classificazione e verifica sismica degli immobili)

  1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.
  2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.
  3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nei massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.
  4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.