Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Proroga in materia di fusione dei Comuni)
1. I comuni che non hanno ancora provveduto ad adempiere agli obblighi in materia di fusione derivanti dall'articolo 1, commi da 116 a 130 della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno tempo fino al 30 aprile 2020 per adempiervi.