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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.017.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.017.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il segnante:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di sport)

  1. La quota dell'uno per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on line, sia tramite canali tradizionali, come determinata trimestralmente dall'ente incaricato dallo Stato, viene destinata alla costituzione di un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla lotta alla ludopatia e al contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive; di progetti per la corretta informazione degli atleti sul tema della lotta alla ludopatia e del contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive; di progetti per le pari opportunità e per la sicurezza e salute dei minori, avendo riguardo alle persone con disabilità; di progetti di digital transformation e per la ricerca e lo sviluppo di creatività e innovazioni nel settore dello sport. La suddetta quota dell'uno per cento viene ripartita nelle seguenti misure; 50 per cento alla Società Sport e Salute S.p.A., che lo destina allo sport di base, e il 50 per cento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che lo destina al calcio nazionale, professionistico e dilettantistico.