Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Introduzione del termine per la certificazione dei diritti connessi al diritto d'autore)
1. Il termine per la certificazione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale amministrati dai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è stabilito entro e non oltre il quinto anno successivo a quello di competenza.