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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.011.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione di Zone economiche speciali nelle aree colpite da gravi calamità naturali)
   1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: “4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata”.
   2. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.
   3. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative.
   4. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES dalla data della sua costituzione e per il periodo di tempo durante il quale essa sarà operativa usufruiranno delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES);
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
   e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese.
   5. Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:
   a) mantenere l'attività all'interno della ZES per tutta la sua durata, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;
   b) almeno il 90 per cento del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.
   6. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 6, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
   7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché delle corrispondenti programmazioni, per gli anni 2021-2027 e 2028-2034. Le somme eventualmente non utilizzate sono mantenute in bilancio per essere riutilizzate negli anni successivi per le medesime finalità. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».