Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Proroga in materia di fusione dei Comuni)
1. In considerazione delle necessità e degli oneri derivanti dalla procedura di fusione, i comuni in deroga agli obblighi in materia di fusione derivanti dall'articolo 1, commi da 116 a 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per adempiervi.