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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.12.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
14.12.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.