Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di proseguire gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 125 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, per realizzare interventi di costruzione della pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto da parte delle ONG italiane.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.