Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il contributo di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, modificato dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è riconosciuto, nel limite di 9 milioni di euro, per il triennio 2020-2022. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 43.