Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. In deroga al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, tutte le scadenze calendariali e la vita tecnica degli impianti di risalita, scaduti e di prossima scadenza, sono prorogate al 31 dicembre 2021 previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali».