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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.71.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
13.71.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2020 e sino al 31 dicembre 2022, è istituito il «Programma di cofinanziamento per l'efficientamento energetico delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni determinate dalle navi in stazionamento nei porti, finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché per la progressiva riduzione degli impatti ambientali derivanti dal traffico navale,”».

  5-ter. Il Programma di cui al comma 5-bis è finalizzato all'erogazione di finanziamenti, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione nei porti di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi adibite alla navigazione marittima, con priorità per gli interventi nei porti della rete centrale della TEN-T e per quelli con un livello avanzato di progettazione.
  5-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'accesso ai cofinanziamenti di cui al comma 5-bis.
  5-quinquies. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma di cui al comma 1 è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Elettrificazione banchine portuali» e ciascun intervento è identificato dal codice unico di progetto.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ident. 13.63.