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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.7.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
13.7.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  «3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.
   3-bis. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».

ident. 13.6.