All'articolo 13, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di consentire l'adozione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all'articolo 10-bis comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».
2-ter. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, prima delle parole: «L'inizio ed il termine», sono anteposte le seguenti: «Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma».
b) al quinto periodo:
a) la lettera b) è soppressa;
b) alla lettera c) la parola: «luogo» è soppressa;
c) alla lettera d) la parola: «destinazione» è soppressa;
d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «estremi e modalità della avvenuta prenotazione».