Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente,».