Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7».