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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.38.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
13.38.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021».
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.