Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è determinata per l'anno 2020 nell'importo di 4.932.554.000 euro e, a decorrere dall'anno 2021, è incrementata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Agli oneri annuali conseguenti si provvede, fino a concorrenza, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come successivamente rifinanziato».