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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
13.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Trasporto intermodale di rifiuti)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il terzo comma, inserire il seguente comma 3-bis. Il comma 12 dell'articolo 193 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
   «Considerato quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1031/2006 e successive modificazioni e integrazioni relativo alla spedizione di rifiuti, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), bensì costituiscono una fase del percorso da indicarsi nel formulario di trasporto di cui al precedente comma 1. In questa fase di trasporto il soggetto gestore dell'impianto di terminalizzazione è responsabile della corretta movimentazione secondo la normativa prevista in generale per le merci, senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti».