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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
13.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norme sulla sicurezza delle bombole di metano e biometano usate nei trasporti)

  1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.
  2. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. (SFBM) subconcessionaria del soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per le finalità di cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145.
  3. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività di cui al comma 1 saranno determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di AU di quest'ultima.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A.. Tale data non può essere in ogni caso successiva alla data del 31 dicembre 2020, a partire dalla medesima Acquirente unico S.p.A. subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata, dalle altre attività da essa svolte.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950 n. 640 e della legge 7 giugno 1990 n. 145, come modificate dal presente articolo. A decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640 e 7 giugno 1990, n. 145, adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
  6. A partire dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del comma 5 del presente articolo cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
   a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
   b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
   c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le norme del presente articolo.