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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.95.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.95.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-bis è aggiunto il seguente: «282-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.