Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. In deroga a quanto previsto al comma 1 e a quanto previsto dall'articolo 42 comma 3, qualora il beneficiario della incentivazione di cui all'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 sia un ente pubblico, al fine di tutelare l'integrità del patrimonio pubblico e salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 3kW, i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico possono concludersi entro il 31 dicembre 2020 a condizione che, a seguito di controlli o verifiche, ne siano verificati e accertati i requisiti specifici per ottenere l'incentivo, e sempre che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili di eventuali dichiarazioni false o di altri reati o illeciti.».