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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.79.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.79.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «effettuato entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato entro il 31 dicembre 2022».

  4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, di cui al comma 4-bis, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.