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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.68.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.68.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

  4-ter. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alinea, le parole: «non oltre il 31 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2020».