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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.64.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.64.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, le proroghe di cui al comma 4, lettera a), sono concesse per una durata massima di cinque anni».
   c) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aree non compatibili in base ai criteri del Piano, entro sessanta giorni il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
   d) al comma 8, quinto periodo, le parole: «In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata adozione del PiTESAI entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1».