stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.60.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.60.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Il beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinati ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti diretti alle strutture produttive localizzate nelle aree delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, è prorogato al termine del 31 dicembre 2024.
  4-ter. Il termine di cui al comma 4-bis si applica al beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017.