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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.59.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.59.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018 n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
   b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8, comma 2 è inserito il seguente periodo: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30 per cento in peso di reflui zootecnici»;
   d) all'articolo 8, è inserito, in fine, il seguente comma: «5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del decreto ministeriale 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6».
   e) all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi sei mesi».