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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.56.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.56.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 291, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento», sono aggiunte le parole: «o strumenti alternativi che consentano la tracciabilità del flusso informativo»;
   b) al comma 291, la parola: «utenti» è sostituita dalla parola: «consumatori a cui si applica il codice al consumo»;
   c) al comma 292, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
   d) al comma 292, le parole: «ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato» sono soppresse;
   e) al comma 292 le parole: «anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro», sono sostituite dalle parole: «anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non superiore a 100 euro. L'Autorità di regolazione competente dovrà definire le regole per attribuire l'onere di tale penale al soggetto della filiera responsabile della violazione accertata»;
   f) al comma 293 le parole: «entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente» sono sostituite dalle parole: «entro un termine non superiore a trenta giorni dall'accertamento della violazione secondo quanto definito dall'Autorità di regolazione di competenza»;
   g) al comma 294, quarto periodo, le parole: «È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso» sono sostituite dalle parole: «È diritto dell'utente, qualora venga accertata in via definitiva la violazione del codice al consumo da parte del gestore e dell'operatore interessato, ottenere, entro un termine»;
   h) dopo il comma 294 è inserito il seguente:
  «294-bis. Le disposizioni di cui ai commi 291, 292, 293 e 294 decorrono dal 1o ottobre 2020. Le Autorità di regolazione di competenza dei settori oggetto della disposizioni di cui ai commi 291, 292, 293 e 294 provvedono al recepimento di tali disposizioni adeguando la regolazione in essere entro tale termine, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, dei ruoli e delle responsabilità dei vari soggetti della filiera e dei tempi tecnici necessari ai gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche per adeguarsi a tali disposizioni»;
   i) il comma 295, è abrogato.