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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.54.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.54.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. All'articolo 1, comma 85 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole da: «di categoria “euro 0”» alle parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «di categoria “euro 0”, “euro 1”, “euro 2” o “euro 3”, con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad “euro 5” della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021».

  4-ter. All'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017» con le seguenti: «a decorrere al 1o maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2021».
  4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.