Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.