Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», al comma 651, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.