Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.», sono sostituite dalle seguenti: «il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2022 alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro, dal 1o gennaio 2023 ai clienti finali domestici con potenza contrattuale superiore a 3 kW e dal 1o gennaio 2024 ai clienti finali domestici con potenza contrattuale inferiore o uguale a 3 kW.»;