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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.30.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.30.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, le parole: “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,” sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
   60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 dei decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.».

ident. 12.26.12.27.12.28.12.29.