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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.3.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   i. La tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km  Contributo (euro)
 0-20 6.000
 21-60 2.500

   ii. La tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km  Contributo (euro)
 0-20 4.000
 21-60 1.500

   2-ter. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al capoverso articolo 16-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 n. 165110».
  2-quater. All'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per ciascuna annualità, le risorse residue del fondo di cui al periodo precedente sono riassegnate, per le medesime finalità, alle annualità successive».

ident. 12.6.