Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere la lettera b);
2) alla lettera c) sostituire le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2022» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro e dal 1o gennaio 2022 per tutti i clienti finali domestici»;
3) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) Dopo il comma 60, è inserito il seguente:
«60-bis. Con riferimento ai commi 59 e 60, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCOM) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva e, con particolare riferimento al mercato finale dell'energia elettrica, la riduzione del livello di concentrazione, anche attraverso l'adozione di misure asimmetriche volte ad assicurare la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.»;
c-ter) i commi 67 e 68 sono abrogati.