Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'articolo 4, della legge 21 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente: «4. I sovracanoni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.