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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.18.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
12.18.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 59 le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2 della Direttiva (UE) 2019/944, e a decorrere dal 1o gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2 della direttiva UE 2019/944 e per i clienti domestici.»;
   b) il comma 60 è sostituito dal seguente:
  «60. fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944, e dal 1o gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2 della direttiva UE 2019/944 e per i clienti domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 è abrogato. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali di cui ai commi 59 e 60 senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.»;
   c) dopo il comma 60 è inserito il seguente:
  «60-bis. In relazione a quanto previsto ai commi 59 e 60 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole net mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. Conseguentemente il comma 68 è abrogato»;
   d) il comma 81 è sostituito dal seguente:
  «81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fissate le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione, anche temporanea, dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.»;
   e) dopo il comma 81 è aggiunto il seguente:
  «81-bis. Con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio in capo alle Autorità di cui al comma 81, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia delle entrate esercitato nell'ambito delle loro funzioni, sono stabilite le sanzioni da irrogare al venir meno di uno o più requisiti di cui al comma 81, nonché un procedimento speciale che tiene conto anche delle violazioni e condotte poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate da provvedimenti delle predette Autorità, che può condurre all'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'elenco di cui al comma 80.».