Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È prorogato di un anno, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, il termine per la fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori delle agenzie di stampa che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni di crisi aziendale.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 200 mila euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.