Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è tenuto ad adottare con proprio decreto iniziative volte a garantire presso i datori di lavoro pubblici l'assunzione, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico funzionante anche con impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, a linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, di un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti con disabilità visiva.