Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai fini del diritto e del calcolo».
5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, valutato in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.