Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) le parole: «in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020» sono soppresse;
2) le parole: «1.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile»;
c) al comma 7, quarto periodo, le parole: «sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.