stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.71.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.71.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5-quater è sostituito con il seguente: «5-quater. L'onere dei periodi di riscatto di cui al presente articolo può essere costituito, in alternativa alle modalità di calcolo di cui ai precedenti commi 4 e 5, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. I periodi oggetto di riscatto precedenti al 1o gennaio 1996 non sono computati nelle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ai fini della liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo. Non è ammessa la rideterminazione del riscatto calcolato ai sensi del presente articolo il cui onere sia stato versato»;
   b) al comma 5-ter del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo le parole: «5-bis» sono aggiunte le seguenti: «5-quater».