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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.56.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.56.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 5-bis, le parole: «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   c) al comma 5-ter le parole: «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 2018, il 2019 e il 2020»;
   d) al comma 5-sexies le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 2018, il 2019 e il 2020».

  5-ter. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «sino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  5-quater. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.