Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che, in funzione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviano le procedure di licenziamento ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge del 28 giugno 2012, n. 92, per il solo personale dipendente impiegato che non rientrerà nelle procedure di assunzione previste dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non è dovuto.