Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. L'onere sostenuto dall'INPGI per i trattamenti straordinari di integrazione salariale corrisposti ai sensi del presente comma è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.