Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2020».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 43, comma 1 del presente decreto.