Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2», sono sostituite dalle seguenti: «nonché ulteriori 150 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 43, comma 1.