Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.