Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 46,2 milioni per l'anno 2020, a 28 milioni per l'anno 2021, a 8,3 milioni per l'anno 2022 e a 0,8 milioni per l'anno 2023, si provvede, quanto a 46,2 milioni per l'anno 2020 e a 28 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 8,3 milioni per l'anno 2022 e a 0,8 milioni per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.