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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.40.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.40.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

  5-bis. Il comma 269 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:
  «269. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, sulla base del numero di lavoratori in carico a ciascun ente al 31 dicembre 2018. Comunque, decorso tale termine, il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore e, contestualmente, il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».