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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.37.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.37.
inammissibile

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 da parte dei lavoratori che abbiano perfezionato i previsti requisiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto si intende riaperto entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'accoglimento delle domande è riconosciuto entro i limiti di spesa delle risorse residue degli stanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 2018, della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente comma che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa sopra indicati, anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente comma.